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STATUTO DELL'A.R.De.P.

ASSOCIAZIONE PER LA RIDUZIONE DEBITO PUBBLICO

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1

E' costituita un'associazione denominata "A.R.De.P. - Associazione per la riduzione del debito pubblico". L'Associazione ha sede in Via Nazionale 39, 00184 Roma, presso la Fondazione Italiana del Volontariato.

Art. 2

L'Associazione è apartitica, non persegue finalità di lucro e la sua struttura è democratica. Essa si propone di promuovere e favorire in Italia la riduzione del debito pubblico, attuando iniziative di informazione e di sensibilizzazione ai valori della solidarietà. A tal fine l'Associazione potrà: 

  • promuovere la formazione di una coscienza civica in campo tributario e fiscale;
  • sviluppare l'attenzione civile e l'impegno sociale per una nuova etica dell'accesso alle risorse e della gestione delle medesime;
  • sollecitare i pubblici poteri per il raggiungimento degli obiettivi statutari;
  • suggerire, avvalendosi anche del contributo di esperti, comportamenti e azioni che possano contribuire alla riduzione del debito pubblico;
  • informare periodicamente l'opinione pubblica sui risultati raggiunti;
  • compiere ogni iniziativa e/o operazione ritenuta necessaria e/o conveniente per il raggiungimento dei fini statutari.

Art. 3

L'Associazione potrà collaborare con altri Enti per lo sviluppo di iniziative coerenti con i suoi fini.

Art. 4

Gli organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea dei soci;  b) il Consiglio direttivo;  c) il Presidente; d) il Collegio dei Probiviri

TITOLO II - I soci

Art. 5

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che siano interessate all'attività e che accettino le finalità dell'Associazione stessa. Potranno essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che faranno pervenire, presso la sede dell'Associazione, apposita domanda corredata dalla ricevuta di versamento in conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato o del Fondo di ammortamento dei titoli di Stato, di almeno L.20.000, con la seguente causale:  "contributo volontario per la riduzione del debito pubblico". La domanda dovrà essere accettata dal Consiglio direttivo. I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio direttivo; per il primo anno viene determinata in L. 20.000.

Art. 6

I soci che non avranno manifestato per iscritto la loro volontà di recedere entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e impegnati al versamento della quota annuale di associazione. La qualità di socio si perde per recesso, per morosità o indegnità; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; l'indegnità dall'Assemblea dei soci, sentito il Collegio dei Probiviri.

TITOLO III - L'Assemblea dei soci

Art. 7

L'Assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del Consiglio direttivo non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante comunicazione scritta o con quegli altri mezzi che il Consiglio direttivo riterrà opportuni, si riunisce presso la Sede o in altra località da  indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione e su tutti gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, per iniziativa del Consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno un quinto degli associati.

Art.8

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare non più di trenta soci, purché munito di delega scritta.Per la costituzione legale dell'Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti.Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 9

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante delega scritta.

Art. 10

L'Assemblea nomina il proprio Presidente.Il Presidente nomina un Segretario, il quale provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, qualora  vi siano votazioni.

Art. 11

Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio direttivo, oppure su domanda di tanti associati che rappresentino non meno di un terzo degli iscritti.

Art. 12

Gli associati riuniti in Assemblea possono modificare il presente Statuto, ma non possono modificare gli scopi dell'associazione stabiliti nel precedente articolo 2. Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, sono necessarie la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci, ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentati.

TITOLO  IV - Il Consiglio direttivo

Art. 13

L'Associazione è diretta da un Consiglio composto di 9 membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di 3 anni.  Per il primo anno di attività le funzioni del Consiglio direttivo verranno svolte dal Comitato dei promotori dell'Associazione. Allo scadere del primo anno l'Assemblea dei soci procederà all'elezione dei componenti del Consiglio.I membri del Consiglio sono rieleggibili.

Art. 14

Il Consiglio nomina nel proprio seno i due Vicepresidenti, un Segretario e un Tesoriere. Il Consiglio nomina altresì i componenti del Comitato scientifico. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione per cooptazione, chiedendo la ratifica alla prima assemblea annuale.

Art. 15

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno, per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo e all'ammontare della quota sociale.

Art. 16

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;  in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal più anziano dei Vicepresidenti e in loro assenza dal più anziano dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale,  che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi e alla loro presentazione all'Assemblea.

TITOLO V - Il Presidente

Art. 18

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica delle decisioni adottate alla prima riunione.

 

TITOLO VI - Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 19

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

  • dalle quote annuali di associazione
  • dai proventi per eventuali prestazioni di servizi a soci o a terzi
  • da eventuali contributi volontari, donazioni o lasciti
  • da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale.

Art. 20

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.


TITOLO VII - Disposizioni finali

Art. 21

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art. 22

Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile. In attesa della prima Assemblea il Collegio dei Probiviri sarà nominato dal Consiglio direttivo.

Art. 23

Per quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.

 

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