(Comunicato stampa del 18 settembre 2017 – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato)
L’Anagrafe dei rapporti finanziari, costata ad oggi circa 10 milioni di euro, costituisce una banca dati di notevoli dimensioni contenente i dati, identificativi e contabili, di tutti i soggetti titolari di rapporti di conto corrente o di deposito, istituita al fine di rendere più efficiente l’attività di controllo in ambito fiscale.
Dall’indagine sono emersi anzitutto gravi ritardi nella realizzazione dell’Anagrafe dei rapporti finanziari, prevista sin dal 1991 ma, in concreto, divenuta effettivamente operativa ed accessibile da tutti i soggetti legittimati solo nel 2009, così come grave è apparsa la situazione riscontrata relativa al suo concreto ed effettivo utilizzo per la lotta all’evasione, per il quale deve rilevarsi una grave inadempienza dell’Agenzia, che non ha mai elaborato le previste liste selettive né, successivamente, le analisi del rischio evasione, risultando quindi ad oggi, del tutto pretermesso di dare attuazione a un chiaro disposto normativo.
Con d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, era previsto che il direttore dell’Agenzia delle entrate individuasse criteri per elaborare, con procedure centralizzate, specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione. Tali criteri non sono mai stati emanati. I timidi tentativi dell’Agenzia di elaborare le liste erano peraltro destinati comunque a realizzare uno strumento scarsamente efficace, essendo impostati sull’utilizzo dei soli dati di identificazione del soggetto e sulla natura, tipologia, apertura, modifica e chiusura del rapporto, con esclusione quindi dei dati, certamente più pregnanti ai fini della lotta all’evasione, sulle movimentazioni e sui saldi dei rapporti finanziari. In ogni caso, nessuna lista selettiva è mai stata elaborata.
In sostituzione dell’obbligo di predisposizione delle liste selettive, con la legge di stabilità per il 2015 è stato previsto l’utilizzo dei dati, anche finanziari, per effettuare analisi del rischio di evasione. A distanza di oltre due anni da tali modifiche, e di oltre cinque anni dall’obbligo di elaborare liste selettive, deve registrarsi l’inesistenza di selezioni di contribuenti attraverso lo strumento dell’Archivio dei rapporti finanziari quali soggetti a maggior rischio di evasione, sicché la norma è apparsa totalmente disattesa.
Di conseguenza, l’Agenzia non ha mai predisposto la relazione annuale prevista dall’art. 11, c. 4-bis, del d.l. n. 201/2011, con la quale dovevano essere comunicati alle Camere i risultati relativi all’emersione dell’evasione a seguito dell’applicazione delle disposizioni di cui trattasi.
In definitiva, non è mai stato realizzato un utilizzo massivo dell’ingente mole di dati presenti nell’Anagrafe.
Corte dei conti
Ufficio stampa
Testo della delibera n. 11/2017 e documenti allegati (PDF,2.21MB)